Accordo Stato-Regioni: FAQ ministeriali ufficiali aprile 2026

Redazione Twind
Aprile 24, 2026

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, il 27 marzo 2026, le FAQ ufficiali sull’Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2025, il documento che ridisegna in modo organico la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Si tratta di un riferimento operativo atteso da molti: aziende, enti di formazione, RSPP e professionisti della sicurezza si trovavano spesso di fronte a dubbi interpretativi su come applicare concretamente le nuove regole. Le FAQ — 52 quesiti con relative risposte — sono state elaborate da un gruppo interistituzionale composto da Ministero del Lavoro, INAIL, Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e Regioni, proprio per garantire un’interpretazione uniforme su tutto il territorio nazionale.

In questo articolo ti guidiamo attraverso i punti più rilevanti, spiegando cosa cambia e cosa devi fare concretamente.

Cos’è l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025?

L’Accordo Stato-Regioni n. 59/2025 — adottato ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 — è un accordo quadro che sostituisce e razionalizza i precedenti accordi in materia di formazione per la sicurezza, primo tra tutti quello del 21 dicembre 2011. Le principali novità riguardano:

  • la ridefinizione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi;
  • l’inserimento di corsi fino ad oggi non regolamentati, come quelli per alcune attrezzature specifiche;
  • nuove disposizioni su modalità di erogazione, requisiti dei docenti e verifiche finali.

L’Accordo è entrato in vigore il 19 maggio 2025, con un periodo transitorio di 12 mesi durante il quale era ancora possibile avviare corsi secondo le vecchie regole del 2011.

1. Accreditamento degli enti formatori: vale solo nella propria Regione

Uno dei punti più fraintesi riguarda la validità territoriale dell’accreditamento. Le FAQ chiariscono senza ambiguità: l’accreditamento ottenuto in una Regione o Provincia autonoma è valido esclusivamente in quel territorio. Un ente accreditato in Lombardia, ad esempio, non può erogare corsi in Veneto o Lazio senza aver ottenuto anche lì un apposito accreditamento.

Attenzione, però: questa regola riguarda gli enti, non i lavoratori. Gli attestati di formazione rilasciati ai partecipanti, se conformi all’Accordo, restano validi su tutto il territorio nazionale.

2. Cosa deve contenere un attestato di formazione?

Le FAQ definiscono i requisiti minimi obbligatori degli attestati (dati anagrafici, denominazione del corso, data, firme, ecc.) e precisano che i soggetti formatori possono aggiungere elementi integrativi — come la firma del docente o del responsabile del progetto formativo — che non sono obbligatori ma rimangono facoltativi.

Sul tema del codice ATECO, le FAQ chiariscono che non è un dato obbligatorio nell’attestato. Tuttavia, dal momento che la formazione deve essere progettata sulla base dei rischi aziendali reali, è buona prassi indicare comunque il settore di appartenenza e la mansione del lavoratore, per garantire tracciabilità e aderenza ai contenuti formativi.

3. Corsi multi-ATECO e aule interaziendali: si può fare, ma con attenzione

Una domanda molto frequente riguarda la possibilità di organizzare corsi destinati a lavoratori di aziende diverse, magari appartenenti allo stesso livello di rischio ma con codici ATECO differenti.

La risposta delle FAQ è chiara: è possibile, ma a una condizione fondamentale. I partecipanti devono avere una reale omogeneità in termini di mansioni e rischi specifici. Non è sufficiente appartenere alla stessa classe di rischio astratta: i contenuti del corso devono essere effettivamente pertinenti rispetto alle attività lavorative concrete dei partecipanti.

4. Crediti formativi: attenzione alla scadenza dei 10 anni

Uno degli aspetti più impattanti riguarda la decadenza dei crediti formativi. L’Accordo stabilisce che il credito formativo acquisito con i corsi abilitanti conserva validità solo se accompagnato da aggiornamenti periodici entro un arco massimo di 10 anni. Superata questa soglia senza aggiornamenti, il titolo perde efficacia e il percorso formativo deve essere ripetuto dall’inizio.

5. Quando deve essere fatta la formazione? Niente deroghe ai 60 giorni

Le FAQ intervengono su un punto spesso oggetto di interpretazioni creative: il presunto differimento della formazione entro 60 giorni dall’assunzione. La risposta è netta: non esiste alcun differimento generalizzato. Richiamando direttamente l’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, le FAQ precisano che la formazione deve essere erogata:

  • al momento dell’assunzione;
  • al momento del trasferimento o cambiamento di mansioni;
  • in occasione dell’introduzione di nuovi rischi.

Il riferimento ai 60 giorni non trova fondamento nel nuovo quadro normativo.

6. Videoconferenza ed e-learning: quando si può usare e quando no

La regola generale è che la videoconferenza sincrona (VCS) è equiparata alla presenza solo per la parte teorica dei corsi. Per i momenti pratici e le verifiche finali, la presenza fisica rimane necessaria.

C’è però un’eccezione significativa: per la formazione degli operatori addetti alla conduzione di attrezzature di lavoro (art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/08), sia per la formazione iniziale che per gli aggiornamenti, videoconferenza ed e-learning sono vietati. È richiesta esclusivamente la presenza fisica, per garantire l’efficacia delle esercitazioni pratiche.

7. Formazione pregressa: quando viene riconosciuta?

I corsi pregressi sono riconosciuti solo se i loro contenuti sono integralmente conformi alle prescrizioni del nuovo Accordo. Il riconoscimento non è parziale: se manca anche solo una parte dei contenuti richiesti, non è prevista alcuna integrazione. Il corso deve essere ripetuto per intero.

Prima di dare per “buona” la formazione precedente, è quindi necessaria una verifica sostanziale dei programmi effettivamente seguiti.

8. Il periodo transitorio: cosa è cambiato dal 19 maggio 2026?

Nei 12 mesi successivi all’entrata in vigore dell’Accordo — quindi fino al 19 maggio 2026 — era possibile avviare corsi ancora secondo le regole dei vecchi Accordi del 2011. Con il termine del periodo transitorio, tutti i nuovi corsi devono rispettare integralmente il nuovo Accordo. Le aziende che non hanno ancora aggiornato i propri piani formativi devono farlo senza ulteriori rinvii.

9. Preposti: aggiornamento entro 12 mesi

Chi ha effettuato l’ultimo corso di formazione o aggiornamento più di due anni prima dell’entrata in vigore dell’Accordo (ossia prima del 19 maggio 2023) deve completare un aggiornamento entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore. Per i preposti con formazione più recente, la periodicità biennale dell’aggiornamento si calcola dalla data indicata sull’attestato.

10. La verifica finale è sempre obbligatoria

La verifica finale dell’apprendimento è obbligatoria per tutti i corsi, anche quando le tabelle dell’Accordo non ne specificano esplicitamente la modalità. Il soggetto formatore deve definire e verbalizzare un test — scritto, orale o pratico — e garantire la tracciabilità dell’apprendimento, con registrazione dell’esito e archiviazione della documentazione.

Cosa fare adesso: una checklist operativa

Per aziende, enti di formazione e consulenti, le FAQ rappresentano oggi il principale strumento interpretativo. Ecco i passi più urgenti:

  • Verificare la conformità dei piani formativi aziendali rispetto ai nuovi contenuti minimi.
  • Controllare la validità dei crediti formativi del personale, soprattutto per chi non ha effettuato aggiornamenti negli ultimi 10 anni.
  • Aggiornare i programmi dei corsi erogati, assicurando l’aderenza ai rischi specifici di ciascuna azienda.
  • Verificare l’accreditamento regionale prima di pianificare corsi in territori diversi da quello di accreditamento.
  • Accertarsi della conformità dei corsi pregressi prima di considerarli validi ai fini degli obblighi formativi.
  • Pianificare gli aggiornamenti per i preposti che non hanno effettuato formazione negli ultimi due anni.

Dove trovare il documento ufficiale

Le FAQ complete — con tutti i 52 quesiti e le relative risposte — sono disponibili sul sito ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Consulta le FAQ sul sito del Ministero del Lavoro.