Il 2026 è l’anno in cui non essere in regola sulla sicurezza sul lavoro costa più che mai. Importi più alti, controlli più frequenti (+300 ispettori INL autorizzati dal D.L. 159/2025) e nuovi obblighi entrati in vigore nel giro di 18 mesi hanno trasformato il quadro sanzionatorio del D.Lgs. 81/2008: dalla rivalutazione ISTAT del +15,9% entrata in vigore a ottobre 2023, alla patente a crediti operativa dal 1° ottobre 2024, fino alle novità del D.L. 159/2025 che hanno raddoppiato la sanzione minima nei cantieri da 6.000 a 12.000 €.
Per un datore di lavoro o un HSE manager, conoscere gli importi esatti non è una questione accademica: è la differenza tra una gestione proattiva del rischio e un verbale INL che parte da migliaia di euro. Questa guida raccoglie tutti gli importi aggiornati al 2026 e segnala le novità normative che ancora molte aziende non hanno recepito.
Il quadro normativo vigente a marzo 2026
Gli importi che vedi oggi su un verbale INL non derivano da un’unica legge: sono il risultato di quattro stratificazioni normative cumulative applicate agli importi originari del D.Lgs. 81/2008.
- +9,6% dal 1° luglio 2013 (D.L. 76/2013, conv. L. 99/2013)
- +1,9% dal 1° luglio 2018 (D.D. INL n. 12/2018)
- +10% dal 1° gennaio 2019 (L. 145/2018, art. 1 c. 445 — già incorporato in tutti gli importi attuali)
- +15,9% dal 6 ottobre 2023 (D.D. MLPS n. 111/2023, chiarito dalla Nota INL 1159/2023 — la rivalutazione più recente)
A questi si aggiungono le novità legislative 2024-2026 che non modificano gli importi base ma introducono nuovi obblighi e nuove fattispecie sanzionabili. La prossima rivalutazione ISTAT è attesa nel 2028 (quinquennio 2024-2028, ex art. 306 c. 4-bis).
Sanzioni per il datore di lavoro: gli importi reali
Le sanzioni principali a carico del datore di lavoro e del dirigente sono concentrate nell’art. 55 del D.Lgs. 81/2008. Di seguito gli importi aggiornati per le violazioni più frequenti in sede di ispezione.
| Violazione | Sanzione (marzo 2026) | Norma |
| DVR mancante o RSPP non nominato | Arresto 3-6 mesi o ammenda 3.556,60 – 9.112,57 € (aggravante 4-8 mesi per aziende a rischio rilevante) | Art. 55 c.1 non soggetta a diffida |
| DVR incompleto (criteri, DPI, programma, responsabili o mancata consultazione RLS) | Ammenda 2.847,69 – 5.695,36 € | Art. 55 c.3 |
| Mancato aggiornamento DVR entro 30 giorni da modifiche produttive, infortuni, richiesta MC | Ammenda 1.423,83 – 2.847,69 € | Art. 55 c.4 |
| Mancata formazione / addestramento lavoratori | Arresto 2-4 mesi o ammenda 1.708,61 – 7.403,96 € (raddoppia >5 lavoratori; triplica >10) | Art. 55 c.5 lett. c |
| Mancata nomina medico competente, individuazione preposti, fornitura DPI, aggiornamento misure prevenzione | Arresto 2-4 mesi o ammenda 1.738,58 – 6.954,00 € | Art. 55 c.5 lett. d |
| Mancata cooperazione in appalto / mancato DUVRI / mancato controllo sanitario | Ammenda 2.847,69 – 5.695,36 € | Art. 55 c.5 lett. e |
| Mancata verifica ITP imprese appaltatrici | Arresto 2-4 mesi o ammenda 1.423,83 – 6.834,44 € | Art. 55 c.5 lett. b |
| Mancata comunicazione infortuni >3 giorni a INAIL entro 48 ore | Sanzione amm. 1.423,83 – 6.407,28 € | Art. 55 c.5 lett. g |
| Mancata custodia DVR / riunione periodica incompleta / accertamenti vietati | Sanzione amm. 2.847,69 – 9.397,33 € | Art. 55 c.5 lett. f |
| Mancata tessera di riconoscimento ai lavoratori in appalto | Sanzione amm. 142,38 – 711,92 € per lavoratore | Art. 55 c.5 lett. i |
Per un elenco completo dei documenti legati a ciascuna di queste violazioni, consulta la guida all’elenco dei documenti obbligatori per la sicurezza sul lavoro.
Sanzioni nei cantieri: patente a crediti e badge digitale
La patente a crediti è la novità strutturale più rilevante degli ultimi anni per chi opera nei cantieri temporanei e mobili. Introdotta dal D.L. 19/2024 (conv. L. 56/2024) e operativa dal 1° ottobre 2024, è stata inasprita dal D.L. 159/2025 (conv. L. 198/2025). Il regolamento di dettaglio è stato chiarito dalla Circolare INL n. 1/2026.
Patente a crediti: regole operative aggiornate a marzo 2026
• Crediti iniziali: 30 su 100 possibili. Soglia minima per operare in cantiere: 15 crediti.
• Obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili (esonerate: imprese con SOA ≥ III classifica).
• Sanzione per assenza di patente o crediti < 15: 10% del valore dei lavori, minimo 12.000 € (raddoppiato da 6.000 € dal D.L. 159/2025). Non soggetta a diffida.
• Effetti accessori: esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi e allontanamento immediato dal cantiere.
• Dal 1° gennaio 2026: decurtazione di 5 crediti per ogni lavoratore irregolare (in precedenza 1-3 crediti), con effetto immediato alla notifica del verbale INL.
• Sospensione cautelare della patente fino a 12 mesi in caso di infortuni mortali o con inabilità permanente.
• Badge digitale di cantiere obbligatorio per imprese in appalto e subappalto: cantieri pubblici dal 31/12/2025, privati dal 1/3/2026.
Per il committente: l’obbligo di verificare il possesso della patente valida da parte delle imprese appaltatrici rientra nella verifica dell’idoneità tecnico-professionale (art. 90 c.9 lett. b-bis). Sanzione per omessa verifica: 711,92 – 2.562,91 €. Approfondisci nella guida alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale dei fornitori.
Appalti, DUVRI e preposto: le sanzioni più sottovalutate
Art. 26 e DUVRI
Il datore di lavoro committente che affida lavori a imprese esterne è obbligato a cooperare per la sicurezza e, nei casi previsti dalla legge, a redigere il DUVRI. La mancata cooperazione o l’assenza del DUVRI comporta un’ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 € (art. 55 c.5 lett. e). Il DUVRI non è sempre obbligatorio: per sapere esattamente quando serve e quando invece si applica il PSC, consulta la guida sull’art. 26 D.Lgs. 81/2008 e il coordinamento degli appaltatori e l’approfondimento su cos’è il DUVRI e quando è obbligatorio.
Il preposto: obblighi rinnovati e spesso dimenticati
La L. 215/2021 (conv. D.L. 146/2021) ha reso obbligatoria l’individuazione formale del preposto e ha introdotto nuovi poteri di intervento, inclusa la facoltà di interrompere temporaneamente l’attività in caso di pericolo imminente (art. 19 lett. f-bis). Le sanzioni per il preposto (art. 56) vanno da arresto fino a 2 mesi e ammenda 569,54 – 1.708,61 € per mancata vigilanza, fino ad arresto fino a 1 mese e ammenda 284,77 – 1.139,07 € per le violazioni minori. Dal 2024 il preposto dell’appaltatore deve essere comunicato formalmente al committente (art. 26 c.8-bis): un adempimento che molte aziende ancora non presidiano.
Sospensione dell’attività: quando scatta
L’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 prevede la sospensione immediata dell’attività imprenditoriale — senza limite temporale, fino alla regolarizzazione — in due casi:
- Presenza di lavoratori irregolari superiore al 10% del totale dei lavoratori presenti nel cantiere o nell’unità produttiva.
- Violazioni gravi delle disposizioni in materia di salute e sicurezza elencate nell’Allegato I del D.Lgs. 81/2008 (es. assenza di DPI anticaduta in lavori in quota, omessa sorveglianza sanitaria per rischio chimico elevato).
Costo della revoca: 3.000 € fissi più 300 € per ogni lavoratore irregolare rilevato, più il pagamento delle sanzioni dovute. La sospensione non dura “fino a 2 anni” come riportato in molte guide online — quella dicitura si riferisce all’interdizione dai pubblici appalti, non alla sospensione stessa.
I nuovi obblighi 2026: near miss e smart working
Segnalazione near miss (D.L. 159/2025)
Dal 1° gennaio 2026, le aziende con più di 15 dipendenti sono tenute a mappare, analizzare e comunicare annualmente all’INAIL i near miss (mancati infortuni). Le linee guida operative MLPS/INAIL sono attese entro il 30 aprile 2026. L’omessa segnalazione rientrerà nel sistema sanzionatorio del D.Lgs. 81/2008. Per i dettagli completi del decreto, leggi la nostra guida al D.L. 159/2025 e le novità sulla sicurezza sul lavoro.
Informativa annuale per lo smart working (L. 34/2026)
La Legge 34/2026 (approvata il 4 marzo 2026, in attesa di pubblicazione in G.U.) inserisce nel D.Lgs. 81/2008 il nuovo comma 7-bis dell’art. 3: ogni datore di lavoro — indipendentemente dalle dimensioni aziendali — deve consegnare annualmente un’informativa scritta sui rischi specifici ai lavoratori in smart working e all’RLS. Sanzione per omissione: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 €, indipendentemente dal verificarsi di infortuni.
Nuovi percorsi formativi — scadenza 24 maggio 2026
L’Accordo Stato-Regioni 59/CSR del 17 aprile 2025 ha ridefinito i percorsi formativi obbligatori. Il periodo transitorio scade il 24 maggio 2026: da quella data, la formazione dei preposti deve essere biennale e svolta esclusivamente in presenza. La tracciabilità digitale dei corsi diventa obbligatoria e l’uso dello smartphone per le lezioni in videoconferenza è vietato. Le sanzioni per mancata formazione (art. 55 c.5 lett. c) si applicano integralmente: 1.708,61 – 7.403,96 €, con raddoppio oltre 5 lavoratori e triplicazione oltre 10.
Domande frequenti sulle sanzioni Sicurezza sul Lavoro
Il DVR mancante è la violazione più grave: prevede arresto da 3 a 6 mesi oppure ammenda da 3.556,60 a 9.112,57 € (art. 55 c.1). È una delle poche sanzioni non soggetta a diffida: l’INL non è tenuto a concedere un termine per la regolarizzazione prima di applicarla. In aziende a rischio rilevante, con esposizione a cancerogeni, ATEX, amianto o cantieri complessi, la pena detentiva sale a 4-8 mesi.
Dal D.L. 159/2025 la sanzione minima per chi opera senza patente o con meno di 15 crediti è passata da 6.000 a 12.000 € (più il 10% del valore dei lavori, se maggiore). Dal 1° gennaio 2026, ogni lavoratore irregolare comporta la decurtazione automatica di 5 crediti alla notifica del verbale INL, con effetto immediato. La sospensione cautelare della patente può arrivare a 12 mesi in caso di infortuni mortali o con inabilità permanente.
L’INL sospende immediatamente l’attività quando più del 10% dei lavoratori presenti è irregolare, oppure in presenza delle violazioni gravi dell’Allegato I del D.Lgs. 81/2008. La sospensione non ha limite temporale: dura fino alla regolarizzazione. Per revocarla occorre pagare 3.000 € fissi più 300 € per ogni lavoratore irregolare, più le sanzioni dovute.
La mancata formazione o addestramento è sanzionata con arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 € (art. 55 c.5 lett. c). Se la violazione riguarda più di 5 lavoratori, la sanzione raddoppia; oltre 10 lavoratori, triplica. Dal 24 maggio 2026 è obbligatorio adeguarsi ai nuovi percorsi formativi dell’Accordo Stato-Regioni 59/CSR del 17 aprile 2025.
Il committente che non verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici rischia da 1.423,83 a 6.834,44 € (art. 55 c.5 lett. b). Dal 2024 è obbligatorio verificare anche il possesso della patente a crediti valida. Un sistema digitale di gestione dei fornitori consente di automatizzare la raccolta documentale, monitorare le scadenze e dimostrare all’INL di aver esercitato un controllo diligente.
Gestire la conformità prima che arrivi un verbale
Il quadro del 2026 è inequivocabile: le sanzioni sono più alte, i controlli più frequenti e in alcuni casi — come per il DVR mancante o la patente a crediti — non esiste nemmeno la possibilità di regolarizzarsi prima che scatti la sanzione. La buona notizia è che la stragrande maggioranza delle violazioni contestate in sede ispettiva nasce da problemi di processo, non da mancanza di volontà: documenti non aggiornati, scadenze non presidiate, appaltatori mai verificati formalmente.
Twind è la piattaforma che permette a RSPP, HSE manager e datori di lavoro di centralizzare la gestione documentale degli appaltatori, monitorare in tempo reale la conformità normativa, verificare la patente a crediti e tracciare gli accessi in cantiere.
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