Gestire appalti sicuri non è solo un obbligo legale: è una responsabilità che può determinare il successo o il fallimento della tua organizzazione. L’articolo 26 del D.Lgs 81/08 rappresenta il pilastro normativo che regola la sicurezza quando più imprese operano nello stesso ambiente di lavoro.
Ogni anno in Italia si verificano migliaia di infortuni durante lavori in appalto. La maggior parte di questi incidenti deriva da una gestione inadeguata dei rischi da interferenza e dalla mancata applicazione corretta dell’Art. 26.
Se sei un datore di lavoro committente, un RSPP, un HSE Manager o un consulente per la sicurezza, questa guida ti fornirà tutti gli strumenti operativi per gestire gli appalti in conformità con la normativa, proteggendo la tua azienda da sanzioni e responsabilità.
I 3 Pilastri della Sicurezza negli Appalti
L’articolo 26 si basa su tre principi fondamentali:
- Verifica e Qualificazione: Devi assicurarti che l’appaltatore sia competente e qualificato
- Informazione e Formazione: Devi comunicare i rischi specifici del tuo ambiente di lavoro
- Cooperazione e Coordinamento: Devi promuovere la collaborazione tra tutte le imprese coinvolte
Cos’è l’Articolo 26 del D.Lgs 81/08? [Definizione Completa]
L’articolo 26 del Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) disciplina gli obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione in materia di sicurezza sul lavoro.
Questo articolo stabilisce precise responsabilità per il datore di lavoro committente quando affida lavori, servizi o forniture a imprese esterne o lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o del proprio ciclo produttivo.
Obiettivo principale: eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza che si creano quando più soggetti operano contemporaneamente nello stesso luogo di lavoro.
Campo di Applicazione: Quando Si Applica l’Art. 26
L’articolo 26 si applica quando sono presenti contemporaneamente queste tre condizioni:
✅ Affidamento di lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi
✅ Esecuzione all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva, o nell’ambito dell’intero ciclo produttivo
✅ Disponibilità giuridica dei luoghi da parte del datore di lavoro committente
Esempi pratici di applicazione:
- Manutenzione impianti industriali
- Pulizie industriali
- Vigilanza e portierato
- Servizi di logistica interna
- Lavori di ristrutturazione in azienda
- Installazione macchinari
- Servizi di mensa aziendale
Disponibilità Giuridica dei Luoghi: Cosa Significa Veramente
La “disponibilità giuridica dei luoghi” è un concetto chiave. Significa che il committente deve avere:
- Potere di gestione degli spazi dove si svolge l’appalto
- Controllo effettivo sull’ambiente di lavoro
- Responsabilità sulle condizioni dei luoghi
⚠️ Attenzione: Se l’appalto si svolge presso la sede dell’appaltatore o in luoghi non sotto il controllo del committente, l’Art. 26 non si applica.
Esempio chiarificatore:
- ✅ Appalto di pulizie nella tua fabbrica → Art. 26 si applica
- ❌ Lavori commissionati in officina esterna → Art. 26 NON si applica
I 3 Obblighi Fondamentali del Committente (Art. 26 Comma 1)
Il comma 1 dell’articolo 26 stabilisce tre obblighi specifici e imprescindibili per il datore di lavoro committente.
Verifica dell’Idoneità Tecnico-Professionale degli Appaltatori
Cosa devi fare:
Prima di affidare lavori a un’impresa esterna, devi verificare che questa possieda i requisiti di idoneità tecnico-professionale in relazione alle attività da svolgere.
Come si verifica l’idoneità:
La verifica si effettua acquisendo:
📋 Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (visura camerale aggiornata)
📋 Autocertificazione dell’impresa sui requisiti tecnico-professionali posseduti (ai sensi del DPR 445/2000, Art. 47)
📋 Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell’appaltatore
📋 Attestati di formazione dei lavoratori che opereranno presso la tua sede
📋 DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)
📋 Certificati di conformità di attrezzature e DPI
📋 Polizze assicurative obbligatorie
Documenti da Richiedere [Checklist Scaricabile]
Checklist Completa Verifica ITP:
✅ Visura camerale (non oltre 30 giorni) ✅ Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC) ✅ Autocertificazione requisiti tecnico-professionali ✅ DVR dell’impresa appaltatrice ✅ Elenco nominativo lavoratori impiegati nell’appalto ✅ Attestati formazione specifica lavoratori ✅ Certificazioni attrezzature di lavoro ✅ Polizza RCT/RCO ✅ Certificazione ISO 45001 (se presente) ✅ Nomina RSPP e Medico Competente (se dovuti) ✅ Registro infortuni (ultimi 3 anni) ✅ Eventuali certificazioni specifiche del settore
⚠️ Errore frequente: Limitarsi alla sola visura camerale è insufficiente e può comportare responsabilità penali per “culpa in eligendo” (negligenza nella scelta dell’appaltatore).
Informazioni sui Rischi Specifici dell’Ambiente
Obbligo di informazione dettagliata:
Devi fornire all’appaltatore informazioni dettagliate e specifiche su:
🔴 Rischi presenti nell’ambiente in cui dovranno operare i loro lavoratori
🔴 Misure di prevenzione e protezione già adottate nella tua azienda
🔴 Procedure di emergenza (evacuazione, primo soccorso, antincendio)
🔴 Modalità di accesso ai luoghi di lavoro
🔴 Aree con rischi particolari (zone ATEX, spazi confinati, presenza amianto)
Come fornire queste informazioni:
Le informazioni possono essere trasmesse attraverso:
- Riunioni di coordinamento preventive
- Documentazione scritta (allegata al DUVRI)
- Sopralluoghi congiunti
- Formazione specifica per i lavoratori esterni
Esempio pratico:
Se nella tua azienda chimica sono presenti agenti cancerogeni in alcune aree, devi comunicarlo esplicitamente all’impresa di manutenzione che dovrà operare in quelle zone, specificando le precauzioni necessarie.
Cooperazione e Coordinamento tra le Imprese
Il committente ha la responsabilità di promuovere attivamente la cooperazione e il coordinamento tra tutte le imprese operanti nello stesso ambiente.
Differenza tra cooperazione e coordinamento:
COOPERAZIONE | COORDINAMENTO |
Attuazione comune delle misure di prevenzione | Organizzazione temporale e spaziale delle attività |
Condivisione di risorse e informazioni | Evitare sovrapposizioni e conflitti operativi |
Reciproca informazione sui rischi | Gestione delle interferenze |
Strumenti operativi:
- Riunioni periodiche di coordinamento
- Verbali di coordinamento firmati
- Piano di coordinamento delle attività
- Designazione di referenti per ogni impresa
- Sistema di comunicazione tra le parti
DUVRI: Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
Il DUVRI è lo strumento operativo attraverso cui il committente attua gli obblighi dell’Art. 26.
Cos’è il DUVRI e Chi Deve Redigerlo
DUVRI = Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
È un documento che:
- Identifica i rischi derivanti dall’interferenza tra attività diverse
- Indica le misure per eliminare o ridurre tali rischi
- Definisce i costi della sicurezza non soggetti a ribasso
- Viene allegato al contratto di appalto
Chi lo redige:
Il DUVRI è redatto dal datore di lavoro committente (o dal soggetto con potere decisionale e di spesa per l’appalto).
⚠️ Attenzione: L’appaltatore NON redige il DUVRI, ma deve essere coinvolto nella sua elaborazione e deve accettarlo sottoscrivendolo.
Quando il DUVRI è Obbligatorio (e Quando Non Serve)
Il DUVRI è OBBLIGATORIO quando:
✅ C’è affidamento di lavori/servizi a imprese esterne ✅ Le attività si svolgono nei luoghi del committente ✅ Esistono rischi da interferenza tra le attività ✅ Non ricadono le esclusioni previste dal comma 3-bis
Il DUVRI NON è obbligatorio nei seguenti casi (Art. 26, comma 3-bis):
❌ Servizi di natura intellettuale (es. consulenze legali, fiscali)
❌ Mere forniture di materiali o attrezzature (senza installazione)
❌ Lavori/servizi di durata ≤ 5 uomini-giorno (con eccezioni – vedi sotto)
❌ Lavori ricadenti nel Titolo IV (cantieri edili → serve PSC)
⚠️ ECCEZIONI: Il DUVRI è obbligatorio anche sotto i 5 uomini-giorno se:
🔥 Rischio incendio elevato ⚠️ Attività in ambienti confinati (DPR 177/2011) ☢️ Presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici 🏚️ Presenza di amianto 💥 Atmosfere esplosive (ATEX) ⚡ Rischi particolari dell’Allegato XI del D.Lgs 81/08
Cosa Sono i “5 Uomini-Giorno”? [Calcolo Pratico]
Il concetto di “uomini-giorno” rappresenta l’entità presunta dei lavori come somma delle giornate di lavoro necessarie.
Formula di calcolo:
Uomini-giorno = Numero lavoratori × Giorni di lavoro
Esempi pratici:
Scenario | Calcolo | Totale | DUVRI? |
1 operatore per 4 giorni | 1 × 4 | 4 gg | ❌ NO |
2 operatori per 2 giorni | 2 × 2 | 4 gg | ❌ NO |
1 operatore per 6 giorni | 1 × 6 | 6 gg | ✅ SÌ |
3 operatori per 2 giorni | 3 × 2 | 6 gg | ✅ SÌ |
2 operatori per 3 giorni in ambiente confinato | 2 × 3 | 6 gg | ✅ SÌ (eccezione) |
Contenuti Essenziali del DUVRI
Un DUVRI completo deve contenere:
1. Dati generali
- Dati committente e appaltatore/i
- Oggetto dell’appalto
- Durata e cronoprogramma
- Luoghi di esecuzione
2. Figure della sicurezza
- Datori di lavoro
- RSPP di ciascuna impresa
- Medico Competente (se dovuto)
- Preposti designati
- RLS
- Addetti emergenze
3. Descrizione delle attività
- Fasi lavorative dell’appalto
- Attrezzature e sostanze utilizzate
- Attività del committente interferenti
4. Analisi dei rischi interferenziali
- Identificazione punti di interferenza
- Valutazione rischi per ogni interferenza
- Classificazione gravità rischi
5. Misure di prevenzione e protezione
- Misure eliminazione interferenze
- Misure riduzione rischi
- DPI necessari
- Segnaletica
- Procedure operative
6. Coordinamento
- Modalità di cooperazione
- Programma riunioni coordinamento
- Procedure comunicazione
- Gestione emergenze
7. Costi della sicurezza
- Stima costi per interferenze
- Dettaglio voci di costo
- Dichiarazione non assoggettabilità a ribasso
8. Allegati
- Planimetrie
- Procedure specifiche
- Schede sicurezza prodotti
- Certificazioni
Differenza tra DUVRI, DVR e PSC
Spesso c’è confusione tra questi tre documenti. Ecco le differenze:
Aspetto | DVR | DUVRI | PSC |
Cosa valuta | Rischi propri dell’azienda | Rischi da interferenze in appalti | Rischi in cantieri edili |
Chi lo redige | Datore di lavoro | Committente | Coordinatore Sicurezza Progettazione |
Ambito | Singola azienda | Contratti appalto | Cantieri temporanei/mobili Titolo IV |
Obbligatorietà | Sempre (salvo eccezioni Art. 29) | In presenza appalti con interferenze | Cantieri con più imprese |
Normativa | Art. 17 e 28 D.Lgs 81/08 | Art. 26 D.Lgs 81/08 | Art. 100 D.Lgs 81/08 |
Regola pratica:
- Lavori in azienda → DUVRI
- Cantiere edile → PSC
- Ogni azienda → DVR
Coordinamento e Cooperazione: Come Gestirli Operativamente
La gestione efficace del coordinamento è fondamentale per prevenire infortuni e garantire la conformità normativa.
Differenza tra Cooperazione e Coordinamento
Secondo la giurisprudenza (Cassazione Penale, 20 settembre 2002), esiste una distinzione precisa:
COOPERAZIONE (Art. 26, comma 2, lettera a)
- Azioni finalizzate alla predisposizione e applicazione delle misure di prevenzione
- Condivisione di risorse, informazioni e competenze
- Collaborazione attiva tra committente e appaltatore
- Implementazione congiunta delle misure di sicurezza
COORDINAMENTO (Art. 26, comma 2, lettera b)
- Azioni per evitare disaccordi, sovrapposizioni e intralci
- Organizzazione temporale e spaziale delle attività
- Gestione dei flussi operativi
- Prevenzione delle interferenze operative
In pratica:
- La cooperazione risponde alla domanda: “Cosa facciamo insieme per la sicurezza?”
- Il coordinamento risponde alla domanda: “Come organizziamo le attività per non interferire?”
Il Verbale di Coordinamento Art. 26 [Template Gratuito]
Il verbale di coordinamento è lo strumento documentale che formalizza le riunioni tra committente e appaltatore.
Quando redigere i verbali:
- Prima dell’inizio dei lavori (riunione preliminare)
- Periodicamente durante l’esecuzione (cadenza da definire)
- Ogni volta che cambiano le condizioni operative
- In caso di near miss o incidenti
Contenuti del verbale:
✅ Data, ora, luogo della riunione ✅ Partecipanti (con ruoli) ✅ Oggetto della riunione ✅ Stato avanzamento lavori ✅ Verifiche effettuate ✅ Problematiche emerse ✅ Soluzioni adottate ✅ Decisioni prese ✅ Azioni da intraprendere (chi, cosa, quando) ✅ Prossima riunione ✅ Firme dei partecipanti
Valore legale: Il verbale costituisce prova dell’avvenuto coordinamento e può essere decisivo in caso di contenziosi o accertamenti ispettivi.
Preposto in Appalto: Nuovi Obblighi 2024
Con la modifica introdotta dal D.Lgs 135/2024, il comma 8-bis dell’Art. 26 stabilisce un nuovo obbligo:
“I datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono comunicare espressamente al committente il personale designato come preposto.”
Cosa significa in pratica:
📌 L’appaltatore deve identificare e comunicare per iscritto i nominativi dei preposti
📌 La comunicazione deve avvenire prima dell’inizio dei lavori
📌 Il committente deve conservare questa documentazione
📌 Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata
Perché è importante: Il preposto è la figura chiave per la sorveglianza operativa. Conoscere chi è il preposto dell’appaltatore facilita il coordinamento e chiarisce le responsabilità.
Rischi da Interferenza: Identificazione e Gestione
Il cuore dell’Art. 26 è la gestione dei rischi interferenziali.
Cosa Sono i Rischi Interferenziali (con Esempi Pratici)
I rischi da interferenza sono rischi aggiuntivi che si creano quando più imprese operano nello stesso ambiente, generando situazioni di pericolo che non esisterebbero se ciascuna operasse da sola.
Tipologie di interferenze:
1. Interferenza SPAZIALE Due o più attività si svolgono nello stesso luogo contemporaneamente
Esempio: Operai del committente che movimentano carrelli elevatori mentre l’impresa di pulizie opera a terra nella stessa area → rischio investimento
2. Interferenza TEMPORALE Le attività si susseguono nel tempo con effetti residui
Esempio: Verniciatura industriale seguita da lavori di saldatura → rischio incendio per presenza di vapori infiammabili
3. Interferenza da UTILIZZO COMUNE Uso promiscuo di impianti, attrezzature o vie di circolazione
Esempio: Utilizzo condiviso di scale, ascensori, servizi igienici → rischi di congestione, cadute
4. Interferenza ORGANIZZATIVA Sovrapposizione di procedure, emergenze, comunicazioni
Esempio: Sistemi di allarme diversi che creano confusione in caso di emergenza
Esempi concreti di rischi interferenziali:
🔧 Caso 1 – Manutenzione impianto elettrico
- Attività committente: produzione continua
- Attività appaltatore: intervento su quadri elettrici
- Rischio interferenziale: elettrocuzione per personale committente, interruzione involontaria alimentazione
🏭 Caso 2 – Pulizie industriali notturne
- Attività committente: stabilimento chiuso ma impianti attivi
- Attività appaltatore: pulizia con macchinari
- Rischio interferenziale: attivazione involontaria macchinari, esposizione a sostanze pericolose
🚚 Caso 3 – Carico/scarico merci
- Attività committente: movimentazione interna con muletti
- Attività appaltatore: operazioni di carico con autogru
- Rischio interferenziale: investimento, urti, schiacciamento
Rischi Interferenziali vs. Rischi Specifici
Distinzione fondamentale:
RISCHI INTERFERENZIALI | RISCHI SPECIFICI |
Derivano dall’interazione tra attività diverse | Propri dell’attività di ciascuna impresa |
Devono essere valutati nel DUVRI | Sono valutati nel DVR di ciascuna azienda |
Responsabilità di gestione del committente | Responsabilità dell’appaltatore |
Esempio: investimento da muletto committente | Esempio: caduta da scala dell’appaltatore |
⚠️ Importante: L’Art. 26 comma 3 specifica che “le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici”.
Questo significa che il committente NON deve valutare i rischi tipici dell’attività dell’appaltatore (es. se l’appaltatore fa saldature, i rischi della saldatura sono suoi), ma SOLO le interferenze.
Come Eliminare o Ridurre i Rischi da Interferenze
Gerarchia delle misure (dal più efficace al meno efficace):
1. ELIMINAZIONE dell’interferenza
- Separazione temporale delle attività (turni diversi)
- Separazione spaziale (aree diverse, compartimentazione)
- Modifica delle modalità esecutive
Esempio: Programmare la manutenzione quando la produzione è ferma
2. RIDUZIONE dell’interferenza
- Limitazione del numero di lavoratori contemporanei
- Riduzione della durata della sovrapposizione
- Percorsi separati
Esempio: Creare percorsi dedicati per i manutentori esterni
3. MISURE DI PREVENZIONE COLLETTIVE
- Barriere fisiche e delimitazioni
- Segnaletica di sicurezza
- Sistemi di allarme/avviso
- Procedure operative congiunte
Esempio: Transenne per separare zona lavori da zona produzione
4. MISURE DI PREVENZIONE ORGANIZZATIVE
- Permessi di lavoro (PTW – Permit To Work)
- Riunioni di coordinamento
- Comunicazioni preventive
- Supervisione
Esempio: Sistema di permessi per lavori a caldo
5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- Solo come misura complementare
- Mai come unica misura
- Forniti dal datore di lavoro di ciascun lavoratore
Esempio: Indumenti ad alta visibilità per lavoratori esterni in aree con movimentazione mezzi
Costi della Sicurezza in Appalto (Art. 26 Comma 5)
Il comma 5 dell’Art. 26 introduce obblighi precisi sui costi della sicurezza.
Quali Costi Indicare nel Contratto
I contratti di appalto devono indicare specificamente, a pena di nullità (Art. 1418 c.c.), i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze.
Cosa comprende:
✅ Apprestamenti (ponteggi, recinzioni, barriere) ✅ Misure preventive (segnaletica, sistemi di allarme) ✅ DPI aggiuntivi per rischi interferenziali ✅ Procedure di coordinamento ✅ Riunioni di coordinamento ✅ Formazione specifica sulle interferenze ✅ Costi per separazione attività ✅ Sorveglianza aggiuntiva
Cosa NON comprende:
❌ Costi per i rischi specifici dell’appaltatore ❌ Costi ordinari dell’attività appaltata ❌ Costi per la sicurezza “interna” di ciascuna impresa
Base di calcolo: Il committente deve stimare i costi sulla base delle misure indicate nel DUVRI. La stima deve essere congrua rispetto all’entità dei lavori.
Divieto di Ribasso: Cosa Significa
Principio fondamentale:
“I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso”
Cosa significa operativamente:
🚫 I costi per la sicurezza da interferenze NON possono essere ridotti in fase di offerta 🚫 L’appaltatore NON può ribassare questa voce nel formulare la sua offerta 🚫 Eventuali ribassi devono riguardare solo le altre voci contrattuali
Perché questo divieto: Evitare che la concorrenza al ribasso comprometta gli standard di sicurezza. La sicurezza non può essere oggetto di risparmio economico.
In pratica nel contratto:
VALORE TOTALE APPALTO: € 50.000,00
di cui:
- Corrispettivo servizi: € 45.000,00 (soggetto a ribasso)
- Costi sicurezza interferenze: € 5.000,00 (NON soggetto a ribasso)
Calcolo dei Costi per la Sicurezza da Interferenze
Metodologia di calcolo:
STEP 1: Identificare le interferenze (dal DUVRI)
STEP 2: Elencare le misure necessarie per ogni interferenza
STEP 3: Quantificare i costi di ciascuna misura
STEP 4: Sommare i costi totali
Responsabilità e Sanzioni Art. 26
L’inosservanza dell’Art. 26 comporta responsabilità sia penali che civili.
Responsabilità Solidale Committente-Appaltatore (Comma 4)
Il comma 4 stabilisce il principio della responsabilità solidale:
“L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore non risulti indennizzato da INAIL o IPSEMA.”
Cosa significa “responsabilità solidale”:
Il lavoratore infortunato (o i suoi eredi) possono richiedere il risarcimento indifferentemente al committente, all’appaltatore o al subappaltatore. Chi paga può poi rivalersi sugli altri responsabili.
Limite importante:
“Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”
Quindi il committente NON risponde per:
- Infortuni derivanti da rischi specifici dell’attività dell’appaltatore
- Danni causati da comportamenti dell’appaltatore non prevedibili
Risponde invece per:
- Mancata verifica dell’idoneità dell’appaltatore (culpa in eligendo)
- Inadeguata informazione sui rischi
- Mancato coordinamento
- Omessa redazione del DUVRI
- Rischi interferenziali non gestiti
Referendum 2025: Possibili Cambiamenti
⚠️ AGGIORNAMENTO IMPORTANTE:
Nel dicembre 2024, l’Ufficio Centrale per il Referendum ha dichiarato ammissibile una proposta referendaria che prevede l’abrogazione della parte del comma 4 che esclude la responsabilità solidale per i rischi specifici.
Quesito referendario: “Volete abrogare l’art. 26, comma 4, del D.Lgs. 81/2008, nella parte in cui esclude la responsabilità solidale del committente per danni derivanti da rischi specifici delle attività appaltatrici?”
Se il referendum passasse: Il committente diventerebbe responsabile solidale per TUTTI gli infortuni dei lavoratori in appalto, inclusi quelli derivanti da rischi specifici dell’appaltatore.
Implicazioni: Questo renderebbe ancora più cruciale la verifica dell’idoneità tecnico-professionale e il monitoraggio continuo dell’operato degli appaltatori.
Sanzioni per Violazione dell’Art. 26
L’Art. 55 del D.Lgs 81/08 prevede sanzioni specifiche per la violazione dell’Art. 26.
SANZIONI PENALI (Arresto e/o Ammenda):
Violazione | Sanzione | Art. 55 riferimento |
Mancata verifica idoneità tecnico-professionale (Art. 26 comma 1 lettera a) | Arresto 2-4 mesi o Ammenda € 1.000-4.800 | Art. 55 comma 5 lettera b) |
Mancata informazione rischi specifici (Art. 26 comma 1 lettera b) | Arresto 2-4 mesi o Ammenda € 750-4.000 | Art. 55 comma 5 lettera a) |
Mancata cooperazione e coordinamento (Art. 26 commi 2 e 3) | Arresto 2-4 mesi o Ammenda € 1.500-6.000 | Art. 55 comma 5 lettera d) |
Mancato allegato DUVRI al contratto (Art. 26 comma 3, quarto periodo) | Arresto 2-4 mesi o Ammenda € 1.500-6.000 | Art. 55 comma 5 lettera d) |
SANZIONI AMMINISTRATIVE:
Violazione | Sanzione |
Mancata comunicazione preposti (Art. 26 comma 8-bis) | Sanzione pecuniaria € 100-500 per ciascun lavoratore |
⚠️ Nota: Dal 1° luglio 2023, tutte le sanzioni sono state rivalutate del 15,9% (D.M. 20 settembre 2023).
Arresto e Ammende: Quando Scattano
Chi può essere sanzionato:
- Datore di lavoro committente
- Dirigenti delegati alla gestione appalti
- RSPP (in caso di omissioni)
Quando scattano le sanzioni penali:
✅ Mancata verifica documentale dell’appaltatore ✅ Assenza totale di DUVRI quando obbligatorio ✅ DUVRI non allegato al contratto ✅ Mancata informazione su rischi specifici ✅ Assenza di coordinamento tra imprese ✅ Infortunio grave derivante da violazioni Art. 26
Circostanze aggravanti:
- Infortunio mortale
- Infortunio con lesioni gravi (prognosi >40 giorni)
- Reiterazione violazioni
- Presenza di più violazioni contestuali
Possibilità di estinzione: Per alcune violazioni è possibile l’estinzione attraverso:
- Prescrizione dell’organo di vigilanza
- Pagamento di sanzione amministrativa aggiuntiva
- Regolarizzazione entro termini stabiliti
Casi di Esclusione dall’Art. 26 (Comma 3-bis)
Non tutti gli appalti richiedono la redazione del DUVRI. Il comma 3-bis prevede specifiche esclusioni.
Servizi di Natura Intellettuale
Sono esclusi i servizi che:
- Non comportano presenza fisica continuativa
- Non creano interferenze operative
- Hanno carattere prevalentemente consulenziale
Esempi di servizi intellettuali esclusi: ✅ Consulenza legale, fiscale, amministrativa ✅ Servizi di revisione contabile ✅ Progettazione esterna (senza sopralluoghi operativi) ✅ Consulenza informatica da remoto ✅ Formazione in aula (senza attività pratiche)
Esempi che NON rientrano nell’esclusione: ❌ Progettazione con sopralluoghi in impianti attivi ❌ Consulenza IT con interventi su server aziendali ❌ Formazione pratica con uso attrezzature
Mere Forniture di Materiali
Sono escluse le forniture quando:
- Si tratta di semplice consegna merci
- Non c’è installazione o montaggio
- Non ci sono attività operative in azienda
Esempi esclusi: ✅ Consegna di materiali di consumo ✅ Fornitura di DPI senza configurazione ✅ Consegna attrezzature già pronte all’uso ✅ Fornitura materiale d’ufficio
Esempi NON esclusi: ❌ Fornitura e installazione macchinari ❌ Consegna con scarico e posizionamento operativo ❌ Fornitura con formazione all’uso
Lavori Inferiori a 5 Uomini-Giorno (con Eccezioni)
Come già visto, l’esclusione per lavori ≤ 5 uomini-giorno NON vale in presenza di:
🔥 Rischio incendio elevato (D.M. 10/03/1998)
🚪 Ambienti confinati (DPR 177/2011)
- Serbatoi, silos, vasche
- Pozzi, fognature
- Cunicoli, tunnel
- Qualsiasi spazio chiuso con ventilazione naturale sfavorevole
☢️ Agenti cancerogeni, mutageni o biologici
- Lavori con esposizione ad amianto
- Utilizzo sostanze CMR (Titolo IX)
- Rischio biologico deliberato
💥 Atmosfere esplosive (Titolo XI)
- Zone ATEX
- Presenza gas infiammabili
- Polveri combustibili
⚡ Rischi particolari Allegato XI
- Lavori in altezza (>2 metri)
- Lavori in prossimità di linee elettriche
- Uso esplosivi
- Lavori in immersione
- Lavori con radiazioni ionizzanti
- Altri rischi specifici elencati
In questi casi il DUVRI è SEMPRE obbligatorio, anche per 1 solo giorno di lavoro.
Guida Pratica Passo-Passo: Gestire un Appalto secondo l’Art. 26
Ecco la procedura operativa completa per gestire un appalto in conformità con l’Art. 26.
Step 1: Verifica Preliminare e Qualifica Appaltatore
FASE PRELIMINARE – Prima della selezione
📋 Attività:
- Definire requisiti tecnico-professionali necessari
- Richiedere documentazione al potenziale appaltatore
- Verificare iscrizione CCIAA e DURC
- Controllare DVR e organizzazione sicurezza appaltatore
- Verificare formazione lavoratori
- Controllare eventuali precedenti infortuni
- Valutare referenze e certificazioni
Checklist verifica:
- Visura camerale aggiornata (< 30 giorni)
- DURC in corso di validità
- DVR dell’impresa appaltatrice
- Organigramma sicurezza (RSPP, MC, preposti, addetti emergenze)
- Attestati formazione lavoratori impegnati
- Polizza RCT/RCO
- Dichiarazione possesso attrezzature conformi
- Eventuale certificazione ISO 45001 o equivalente
- Registro infortuni ultimi 3 anni
- Eventuale MOG 231 per sicurezza lavoro
Output: Verbale di qualifica fornitore/appaltatore
Step 2: Redazione DUVRI o Nomina Incaricato
ALTERNATIVE (Art. 26 comma 3):
OPZIONE A – Redazione DUVRI (obbligatoria se non basso rischio)
- Effettuare sopralluogo congiunto committente-appaltatore
- Identificare rischi presenti nei luoghi del committente
- Analizzare attività oggetto appalto
- Identificare interferenze potenziali
- Valutare rischi interferenziali
- Definire misure di eliminazione/riduzione rischi
- Quantificare costi sicurezza interferenze
- Redigere DUVRI completo
- Condividere con appaltatore
- Sottoscrizione congiunta DUVRI
- Allegare DUVRI al contratto d’appalto
OPZIONE B – Nomina incaricato (solo per settori basso rischio – Art. 29 comma 6-ter)
Per attività a basso rischio infortuni si può, in alternativa al DUVRI, individuare un incaricato che sovrintenda a cooperazione e coordinamento.
Requisiti incaricato:
- Formazione adeguata
- Esperienza specifica
- Competenze professionali
- Aggiornamento periodico
- Conoscenza diretta ambiente di lavoro
Output: DUVRI sottoscritto allegato al contratto
Step 3: Informazione e Formazione
OBBLIGHI INFORMATIVI DEL COMMITTENTE:
📢 Prima dell’inizio lavori:
- Fornire informazioni dettagliate su:
- Rischi specifici dell’ambiente
- Procedure di emergenza (vie fuga, punti raccolta, numeri emergenza)
- Misure prevenzione adottate
- Modalità accesso luoghi di lavoro
- Aree con divieti o limitazioni
- Comportamenti obbligatori in azienda
- Effettuare riunione informativa con:
- Rappresentanti committente (DL, RSPP, preposti)
- Rappresentanti appaltatore (DL, RSPP, preposti, operatori)
- Fornire documentazione scritta:
- Estratto DVR committente (parti pertinenti)
- Planimetrie con percorsi e zone rischio
- Procedure specifiche (es. PTW per lavori a caldo)
- Piano di emergenza ed evacuazione
- Consegna DPI se necessari (es. badge, dispositivi allarme)
FORMAZIONE SPECIFICA:
L’appaltatore deve formare i propri lavoratori su:
- Rischi specifici comunicati dal committente
- Procedure operative concordate
- Uso DPI aggiuntivi richiesti
- Comportamenti sicuri nell’ambiente del committente
Output: Verbale consegna informazioni + registro presenze formazione
Step 4: Coordinamento Durante l’Esecuzione
ATTIVITÀ OPERATIVE CONTINUATIVE:
📅 Riunioni periodiche di coordinamento
Frequenza: da definire in base a:
- Durata appalto
- Complessità attività
- Livello di rischio
- Numero di imprese coinvolte
Contenuti riunioni:
- Verifica avanzamento lavori
- Analisi eventuali criticità emerse
- Valutazione efficacia misure adottate
- Aggiornamento DUVRI se necessario
- Programmazione attività successive
🔍 Monitoraggio continuo:
Il committente (o suo incaricato) deve:
- Verificare applicazione misure DUVRI
- Controllare presenza DPI
- Verificare rispetto procedure
- Controllare presenza preposti
- Verificare aggiornamento documenti
- Gestire eventuali anomalie
📋 Comunicazioni:
Sistema di comunicazione tra:
- Preposti committente
- Preposti appaltatore
- Addetti emergenze
- RSPP rispettive imprese
⚠️ Gestione modifiche:
Ogni variazione deve essere:
- Comunicata tempestivamente
- Valutata per nuove interferenze
- Documentata
- Aggiornata nel DUVRI se impatta sicurezza
Output: Verbali riunioni + report monitoraggio + registro comunicazioni
Step 5: Monitoraggio e Aggiornamento
CHIUSURA APPALTO:
Al termine dei lavori:
✅ Riunione finale di verifica ✅ Controllo completamento attività ✅ Verifica ripristino luoghi ✅ Raccolta documentazione finale (es. certificati conformità) ✅ Valutazione prestazioni appaltatore (per futuri affidamenti) ✅ Archiviazione documentazione (conservazione 10 anni)
AGGIORNAMENTI DEL DUVRI:
Il DUVRI va aggiornato quando:
- Cambiano le condizioni operative
- Emergono nuovi rischi
- Si modificano le attività
- Cambiano i luoghi di lavoro
- Si verifica un near miss o incidente
- Vengono introdotte nuove tecnologie/sostanze
Procedura aggiornamento:
- Identificazione necessità aggiornamento
- Analisi modifiche necessarie
- Revisione sezioni interessate
- Condivisione con appaltatore
- Sottoscrizione nuova versione
- Distribuzione a tutti i soggetti coinvolti
I 10 Errori Più Comuni (e Come Evitarli)
Dall’esperienza pratica, ecco gli errori più frequenti nella gestione dell’Art. 26.
❌ ERRORE 1: DUVRI generico “copia-incolla”
Problema: Utilizzare DUVRI standard non contestualizzati all’appalto specifico
Conseguenze: Documento inutile, non protegge da responsabilità
Soluzione: ✅ Redigere DUVRI specifico per ogni appalto, con sopralluogo sul posto e analisi puntuale delle interferenze reali
❌ ERRORE 2: Limitarsi alla sola visura camerale
Problema: Considerare sufficiente la visura CCIAA per la verifica ITP
Conseguenze: Culpa in eligendo, responsabilità per inadeguata selezione appaltatore
Soluzione: ✅ Acquisire documentazione completa (DVR, attestati formazione, DURC, polizze, ecc.)
❌ ERRORE 3: Non allegare il DUVRI al contratto
Problema: DUVRI redatto ma non formalmente allegato al contratto di appalto
Conseguenze: Violazione Art. 26 comma 3, sanzione penale, contratto potenzialmente nullo
Soluzione: ✅ DUVRI deve essere parte integrante del contratto, citato esplicitamente e allegato fisicamente
❌ ERRORE 4: Confondere rischi interferenziali con rischi specifici
Problema: Inserire nel DUVRI i rischi propri dell’attività dell’appaltatore
Conseguenze: DUVRI sovradimensionato e confuso, responsabilità improprie
Soluzione: ✅ Valutare SOLO le interferenze, non i rischi specifici di ciascuna impresa
❌ ERRORE 5: Non quantificare i costi per la sicurezza
Problema: Indicare costi sicurezza in modo generico o ometterli completamente
Conseguenze: Nullità del contratto (Art. 1418 c.c.), impossibilità di verificare il non assoggettamento a ribasso
Soluzione: ✅ Quantificare analiticamente i costi per ogni misura di sicurezza da interferenza, con dettaglio e giustificazione
❌ ERRORE 6: Assenza di coordinamento operativo
Problema: DUVRI redatto ma nessuna attività concreta di coordinamento durante l’esecuzione
Conseguenze: Violazione Art. 26 comma 2, responsabilità in caso di infortunio
Soluzione: ✅ Programmare e documentare riunioni periodiche, verbali, monitoraggio continuo
❌ ERRORE 7: Non aggiornare il DUVRI
Problema: DUVRI iniziale mai aggiornato nonostante cambino le condizioni
Conseguenze: Documento non più aderente alla realtà, inefficace nella prevenzione
Soluzione: ✅ Revisione programmata e ogni volta che cambiano condizioni operative, con nuova sottoscrizione
❌ ERRORE 8: Applicare l’Art. 26 quando serve il PSC
Problema: Redigere DUVRI per lavori edili che richiedono PSC (Titolo IV)
Conseguenze: Applicazione normativa sbagliata, omissioni su obblighi cantieri
Soluzione: ✅ Verificare se l’appalto ricade nel Titolo IV (cantieri temporanei o mobili) → serve PSC, non DUVRI
❌ ERRORE 9: Non comunicare i preposti (novità 2024)
Problema: Mancata comunicazione formale dei preposti dell’appaltatore al committente
Conseguenze: Violazione Art. 26 comma 8-bis, sanzione amministrativa
Soluzione: ✅ Richiedere comunicazione scritta nominativi preposti prima inizio lavori, conservare in fascicolo appalto
❌ ERRORE 10: Calcolo errato dei 5 uomini-giorno
Problema: Escludere lavori ritenendo siano sotto i 5 gg ma calcolando male
Conseguenze: Omissione DUVRI obbligatorio, violazione normativa
Soluzione: ✅ Calcolare correttamente (n° lavoratori × n° giorni) e verificare sempre le eccezioni (rischi particolari)
Art. 26 e Appalti Pubblici: Differenze e Particolarità
Per gli appalti pubblici esistono specificità normative aggiuntive.
Codice Appalti e D.Lgs 81/08: Come si Integrano
Normativa applicabile:
Quando l’appalto è pubblico, si applicano congiuntamente:
- D.Lgs 81/08 per gli aspetti di sicurezza sul lavoro
- D.Lgs 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) per gli aspetti contrattuali
Integrazione delle norme:
L’Art. 26 comma 7 del D.Lgs 81/08 stabilisce:
“Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 [ora D.Lgs 36/2023], trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.”
Particolarità appalti pubblici:
📌 Chi redige il DUVRI: Negli appalti pubblici, il DUVRI è redatto dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo allo specifico appalto (Art. 26 comma 3, campo di applicazione D.Lgs 163/2006)
Tipicamente:
- Responsabile Unico del Progetto (RUP)
- Dirigente responsabile del procedimento
- Figura delegata dalla stazione appaltante
📌 DUVRI negli atti di gara:
Il DUVRI (o bozza di DUVRI) deve essere:
- Messo a disposizione dei concorrenti prima della gara
- Allegato alla documentazione di gara
- Valutato dai concorrenti per formulare l’offerta
📌 Anomalia dell’offerta:
L’Art. 26 comma 6 stabilisce che nella valutazione dell’anomalia delle offerte, gli enti aggiudicatori devono verificare che:
- Il valore economico sia adeguato e sufficiente
- Rispetto al costo del lavoro (tabelle ministeriali)
- E al costo relativo alla sicurezza
I costi devono essere:
- Specificamente indicati
- Congrui rispetto all’entità dei lavori/servizi
📌 Indicazione obbligatoria nell’offerta:
L’appaltatore deve indicare nell’offerta:
- I costi della sicurezza interni (propri della sua azienda)
- Accettazione dei costi per interferenze indicati dalla SA
⚠️ L’omissione può comportare esclusione dalla gara (Consiglio Stato, AP n. 9/2014)
📌 DUVRI preliminare vs. definitivo:
Spesso negli appalti pubblici si procede così:
- DUVRI preliminare nella fase di gara (valutazione ricognitiva rischi standard)
- DUVRI definitivo prima dell’esecuzione (integrato con rischi specifici dei luoghi)
Domande Frequenti (FAQ) sull’Articolo 26
Cos’è l’articolo 26 del D.Lgs 81/08?
L’articolo 26 disciplina gli obblighi di sicurezza nei contratti di appalto, stabilendo le responsabilità del committente quando affida lavori a imprese esterne. Prevede l’obbligo di verificare l’idoneità degli appaltatori, informarli sui rischi, coordinare le attività e redigere il DUVRI per gestire i rischi da interferenza.
Quando è obbligatorio redigere il DUVRI?
Il DUVRI è obbligatorio quando:
- Si affidano lavori/servizi a imprese esterne
- Le attività si svolgono nei luoghi del committente
- Esistono rischi da interferenza
- Non ricadono le esclusioni del comma 3-bis (servizi intellettuali, mere forniture, lavori ≤5 gg senza rischi particolari)
Chi deve redigere il DUVRI?
Il DUVRI è redatto dal datore di lavoro committente, cioè chi affida l’appalto e ha la disponibilità giuridica dei luoghi. Negli appalti pubblici, lo redige il soggetto con potere decisionale e di spesa (es. RUP). L’appaltatore NON lo redige, ma deve essere coinvolto e sottoscriverlo.
Qual è la differenza tra DUVRI e DVR?
- DVR = valuta tutti i rischi di una singola azienda
- DUVRI = valuta solo i rischi da interferenza tra committente e appaltatore Il DVR è obbligatorio per ogni azienda, il DUVRI solo quando c’è un appalto con interferenze.
Cosa si intende per “rischi da interferenza”?
Sono rischi aggiuntivi che nascono quando più imprese lavorano nello stesso ambiente. Esempio: rischio di investimento se i muletti del committente circolano dove opera il personale dell’impresa di pulizie. Non sono rischi interferenziali quelli specifici di ciascuna attività.
Come si calcolano i 5 uomini-giorno?
Formula: Numero lavoratori × Giorni di lavoro
Esempi:
- 2 operatori per 2 giorni = 4 gg → DUVRI non obbligatorio (salvo eccezioni)
- 3 operatori per 2 giorni = 6 gg → DUVRI obbligatorio
Attenzione: se ci sono rischi particolari (incendio elevato, spazi confinati, ATEX, CMR), il DUVRI serve anche sotto i 5 gg.
Quali sono le sanzioni per mancato DUVRI?
Sanzioni penali per il datore di lavoro committente:
- Arresto da 2 a 4 mesi, oppure
- Ammenda da € 1.500 a € 6.000
In caso di infortunio le sanzioni si aggravano e può configurarsi responsabilità per lesioni colpose o omicidio colposo.
Cosa significa “disponibilità giuridica dei luoghi”?
Significa che il committente ha il potere di controllo e gestione degli spazi dove si svolge l’appalto. Se i lavori si svolgono presso la sede dell’appaltatore o in luoghi non controllati dal committente, l’Art. 26 non si applica.
Il DUVRI serve anche per le pulizie?
Dipende:
- Pulizie industriali con presenza contemporanea di lavoratori committente → SÌ, serve DUVRI
- Pulizie in orari in cui non c’è personale del committente (es. notturne a uffici vuoti) → valutare se esistono interferenze (es. con impianti attivi, con vigilanza)
La durata potrebbe superare i 5 gg, quindi va calcolata.
Chi è responsabile in caso di infortunio?
Dipende dalla causa:
- Infortunio da rischio interferenziale (es. investimento da muletto committente) → responsabilità committente (possibile concorso appaltatore)
- Infortunio da rischio specifico appaltatore (es. caduta da scala) → responsabilità appaltatore
Il committente risponde solidalmente per danni non indennizzati INAIL, salvo rischi specifici (ma attenzione al referendum 2025 che potrebbe eliminare questa esclusione).
Il DUVRI può essere modificato in corso d’opera?
Sì, anzi è obbligatorio aggiornarlo quando cambiano le condizioni operative, emergono nuovi rischi o si modificano le attività. Ogni aggiornamento deve essere sottoscritto da committente e appaltatore e sostituisce/integra la versione precedente.
Serve il DUVRI per la fornitura e installazione di un macchinario?
SÌ, perché non è mera fornitura ma c’è anche installazione, che comporta attività operative nell’azienda committente con possibili interferenze (es. con produzione in corso, con movimentazione mezzi, con impianti elettrici).
Come si verifica l’idoneità tecnico-professionale?
Attraverso acquisizione di:
- Certificato iscrizione CCIAA
- DURC
- DVR dell’appaltatore
- Attestati formazione lavoratori
- Certificazioni attrezzature
- Polizze assicurative
- Eventuale certificazione ISO 45001
Non basta la sola visura camerale (Cassazione: culpa in eligendo).
I costi della sicurezza possono essere ribassati?
NO. L’Art. 26 comma 5 stabilisce espressamente che i costi per le misure di sicurezza da interferenze NON sono soggetti a ribasso. Solo le altre voci dell’appalto possono essere ribassate. I costi devono essere indicati analiticamente nel contratto a pena di nullità.
Serve il DUVRI per lavoratori autonomi?
Dipende:
- Se il lavoratore autonomo opera da solo nei luoghi del committente con possibili interferenze → valutare rischi interferenziali
- Se supera i 5 gg o ci sono rischi particolari → SÌ, serve DUVRI
- L’Art. 26 si applica anche ai lavoratori autonomi, non solo alle imprese