Il 23 febbraio 2026 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la Circolare n. 1/2026, e da quel giorno i controlli su cantieri e appalti guardano altrove. Non ai singoli documenti scaduti, ma a tutta la catena: chi lavora per conto di chi, con quanti crediti sulla patente, con quale badge al collo. Se in azienda ti occupi di fornitori, che sia gestione documentale, sicurezza o ufficio acquisti, vale la pena leggerla per intero e non fermarsi al titolo.
Tre direttrici, un solo obiettivo
La circolare mette in pratica il Decreto Legge 159/2025, convertito nella Legge 198/2025, quello che tutti chiamano ormai “Decreto Sicurezza“. Lo fa su tre fronti: la vigilanza si concentra sulla filiera appalto-subappalto, la tracciabilità della manodopera si irrigidisce, e la patente a crediti diventa uno strumento sanzionatorio molto più tagliente di prima.
Semplificando: la sicurezza sul lavoro smette di essere qualcosa che si dimostra con un faldone di documenti, e diventa un giudizio sull’affidabilità organizzativa dell’impresa. Un giudizio che pesa, concretamente, su chi può continuare a lavorare negli appalti pubblici.
Il controllo ora segue la catena, non il singolo contratto
L’INL lo scrive senza troppi giri di parole: la priorità dei controlli va ai datori di lavoro che operano in subappalto, pubblico o privato, perché è lì, nei passaggi tra un’impresa e l’altra, che si annidano più facilmente irregolarità e responsabilità diluite.
Una conseguenza pratica e non da poco: la notifica preliminare di cantiere dovrà riportare anche il codice fiscale e la partita IVA delle imprese subappaltatrici. Fino a ieri bastava dichiarare la propria posizione; oggi va dichiarata l’intera catena.
Se in azienda i fornitori si gestiscono ancora con un foglio Excel condiviso via email, è qui che il sistema comincia a scricchiolare. Sapere chi lavora davvero in cantiere, e per conto di chi, non è più un dettaglio amministrativo che si sistema a posteriori.
La patente a crediti fa più male di prima
Le regole più severe annunciate col Decreto Sicurezza diventano operative con questa circolare. Ogni lavoratore in nero scoperto costa 5 crediti, a prescindere da quante giornate abbia lavorato. Chi non ha la patente, o ne ha meno di 15 crediti, rischia una sanzione minima di 12.000 euro più il 10% del valore dei lavori, oltre all’esclusione dai lavori pubblici per sei mesi. E se sul cantiere capita un infortunio mortale o con invalidità permanente, l’INL può sospendere la patente fino a 12 mesi, in via cautelare, ancora prima che finiscano gli accertamenti.
Cambia soprattutto la logica: verificare la patente a crediti del fornitore diretto, una volta, all’inizio del contratto, non basta più. Va controllata per ogni impresa della filiera, e va ricontrollata nel tempo.
Un badge, per sapere chi c’è davvero in cantiere
La circolare conferma anche l’arrivo di un badge di cantiere con un codice univoco anticontraffazione, pensato per essere interoperabile con il SIISL e affiancarsi alla tessera di riconoscimento già prevista dal D.Lgs. 81/2008. Manca ancora il decreto ministeriale attuativo che lo renda pienamente operativo, ma la direzione è già chiara: ogni lavoratore, di ogni impresa della filiera, dovrà essere identificabile in tempo reale, non solo sulla carta.
E la responsabilità solidale? Qui va detto con chiarezza
La Circolare INL 1/2026 non tocca l’articolo 29 del D.Lgs. 276/2003, che resta la base della responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore. Ne avevamo parlato più a fondo in Responsabilità Solidale Appalti: Normativa e Tutele e in Responsabilità Solidale Appaltatori: Come Proteggersi, e quella parte del quadro normativo non è cambiata di una virgola.
Cambia però tutto quello che ci sta intorno. Con l’INL che guarda alla filiera intera, con la notifica preliminare che obbliga a nominare ogni subappaltatore, e con una patente a crediti che può escludere un’impresa dai lavori pubblici, un committente che non sa chi lavora al secondo o terzo livello di subappalto si gioca tre partite insieme: quella sanzionatoria, quella contrattuale, e quella, più vecchia ma sempre valida, della responsabilità solidale per i debiti retributivi e contributivi che l’appaltatore non ha pagato.
La legge sulla responsabilità solidale è la stessa di prima. È il costo di ignorarla lungo tutta la filiera, quello che è cambiato.
Cosa fare, concretamente
Qualche passaggio che vale la pena mettere in agenda già da adesso:
- mappare l’intera filiera, non solo il fornitore diretto: chi subappalta a chi, e fino a che livello;
- controllare la patente a crediti di ogni impresa coinvolta, non solo di chi firma il contratto, e ripetere il controllo nel tempo;
- aggiornare la notifica preliminare con i dati di tutti i subappaltatori;
- tenere d’occhio scadenze ed eventuali sospensioni cautelari della patente, che possono arrivare a lavori già iniziati;
- non trattare questi controlli come una cosa a parte rispetto a quelli già in uso per il DURC e la responsabilità solidale.
Dove Twind risulta particolarmente utile
Detto onestamente: tenere sotto controllo a mano una filiera con due o tre livelli di subappalto diventa quasi impossibile oltre una certa dimensione.
Twind nasce apposta per questo: centralizza la documentazione di ogni fornitore e subappaltatore, permette di approvarla o respingerla senza scaricare un file alla volta, e manda promemoria automatici prima che un DURC, un DVR o un attestato di formazione scadano. I requisiti si configurano per sede o cantiere, per tipo di attività e per ruolo del lavoratore, così ogni livello della filiera vede solo ciò che gli serve davvero, non un elenco unico e indistinto.
Il controllo accessi fa il resto: solo chi è in regola entra davvero in azienda o cantiere, verificato in tempo reale e integrato con tornelli o lettori biometrici già presenti in azienda. E se emerge una non conformità, resta collegata al fascicolo di quell’appaltatore invece che finire in un’email isolata: tutto il percorso resta tracciabile per un audit.
Le aziende che passano a Twind riducono in media del 50% il tempo dedicato alla gestione documentale dei fornitori, e con controlli più frequenti come quelli descritti qui sopra, non è un dettaglio da poco.
Il punto, alla fine, è uno solo: sai davvero chi lavora in cantiere per conto tuo, a ogni livello della filiera? Se la risposta è “più o meno”, vale la pena colmare quel vuoto prima che se ne accorga un ispettore al posto tuo.
Se vuoi vedere come Twind può aiutarti a farlo, richiedi una demo.
Domande frequenti
Non direttamente: l’art. 29 D.Lgs. 276/2003 resta invariato. Cambia però quanto rischia, in pratica, chi non tiene sotto controllo i propri subappaltatori.
È stata pubblicata il 23 febbraio 2026 e dà attuazione al D.L. 159/2025, convertito in L. 198/2025.
Va indicato anche il codice fiscale e la partita IVA delle imprese in subappalto, non solo del contraente diretto.
Il badge digitale di cantiere è stato introdotto dalla normativa, ma manca ancora il decreto ministeriale attuativo che lo renda pienamente operativo.

