Formazione degli appaltatori

Formazione dei lavoratori delle ditte esterne: cosa deve verificare il committente

Redazione Twind
Ottobre 23, 2026

Prima che una ditta esterna entri in azienda, il committente deve verificare che i suoi lavoratori abbiano una formazione valida. È parte della verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08. In pratica si controllano gli attestati di formazione generale e specifica, gli aggiornamenti quinquennali, l’attestato del preposto (aggiornato ogni due anni) e le abilitazioni alle attrezzature, secondo l’Accordo Stato-Regioni 2025.

Perché il committente deve verificare la formazione delle ditte esterne?

Perché la legge gli chiede di affidare i lavori solo a imprese idonee, e un’impresa con lavoratori non formati non lo è. L’art. 26 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro committente di verificare l’idoneità tecnico-professionale di appaltatori e lavoratori autonomi prima dell’affidamento.

Non basta un controllo formale. Il Ministero del Lavoro parla di una verifica “seria e sostanziale”, che comprende la documentazione su informazione, formazione e addestramento dei lavoratori (artt. 36 e 37) e i relativi aggiornamenti.

Tre punti rendono il tema ancora più concreto:

  • Responsabilità solidale: il committente risponde in solido con l’appaltatore per i danni non indennizzati dall’INAIL (art. 26, comma 4).
  • Preposto: appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al committente chi svolge la funzione di preposto (art. 26, comma 8-bis).
  • Cantieri: l’Allegato XVII elenca i documenti da verificare, attestati di formazione compresi. In caso di subappalto, l’impresa affidataria verifica i subappaltatori con gli stessi criteri.

Dal 25 maggio 2026, poi, il periodo transitorio dell’Accordo Stato-Regioni 2025 è chiuso: i nuovi corsi devono seguire solo le nuove regole.

Quali attestati di formazione chiedere alle ditte esterne?

Dipende dal ruolo di ogni persona e dal livello di rischio dell’attività. Ecco la checklist minima basata sull’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR).

FiguraFormazione inizialeAggiornamentoCosa verificare
Lavoratore4 h generale + 4 / 8 / 12 h specifica (rischio basso / medio / alto)6 h ogni 5 anniChe il livello di rischio dell’attestato corrisponda all’attività svolta presso di te
Preposto12 h6 h ogni 2 anniNominativo comunicato dall’appaltatore + attestato in corso di validità
Dirigente12 h (+ 6 h modulo cantieri)6 h ogni 5 anniAttestato e data dell’ultimo aggiornamento
Datore di lavoro dell’appaltatore16 h (+ 6 h modulo cantieri per le imprese affidatarie)6 h ogni 5 anniCorso completato entro il 24 maggio 2027
Operatore di attrezzature (PLE, carrelli elevatori, gru…)Abilitazione specifica con prova praticaOgni 5 anni dalla data di fine corsoAttestato di abilitazione per l’attrezzatura effettivamente usata

Due casi particolari:

  • Imprese straniere: il committente valuta l’equivalenza dei corsi esteri confrontando programma e ore con l’Accordo 2025.
  • Rischi del tuo sito: l’attestato non sostituisce l’informazione sui rischi specifici dell’ambiente in cui la ditta lavora. Quella spetta a te come committente (art. 26, comma 1, lett. b).

Quali sono gli errori più frequenti nella verifica?

Nella maggior parte dei casi il problema non è l’assenza dei controlli, ma il modo in cui vengono fatti.

  1. Controllare solo all’avvio del contratto. Un attestato valido a gennaio può scadere a giugno. Se non monitori le scadenze, il lavoratore entra comunque.
  2. Accettare attestati generici. Un corso a rischio basso non basta per un’attività a rischio alto, anche se l’attestato è “in regola”.
  3. Dimenticare il preposto. Senza il nominativo indicato dall’appaltatore e il suo attestato aggiornato, la verifica è incompleta.
  4. Non collegare formazione e accesso. Se chi controlla i documenti e chi apre il cancello non condividono le stesse informazioni, la verifica resta sulla carta. Sui cantieri il tema si lega anche al badge digitale di cantiere.
  5. Gestire tutto via email ed Excel. Funziona con tre fornitori, non con trenta. E durante un’ispezione non dimostra chi ha verificato cosa, e quando.

Come digitalizzare la verifica della formazione con Twind

Con Twind ogni attestato diventa un requisito collegato al singolo lavoratore, con la sua data di scadenza. Committente e appaltatore ricevono un avviso prima che scada, quindi nessuno se ne accorge al cancello.

Il modulo Formazione di Twind aggiunge un passo in più. Puoi creare corsi tuoi sui rischi del sito e sulle procedure di emergenza, con esame finale. Quando il lavoratore lo supera, Twind genera il certificato e approva il requisito senza revisione manuale. Ogni tentativo resta nello storico, pronto per audit e ispezioni.

Il risultato: entra solo chi è formato, e tu puoi dimostrarlo.

Domande frequenti

Cos’è la formazione delle ditte esterne?

È la formazione sulla sicurezza che i lavoratori di appaltatori, subappaltatori e lavoratori autonomi devono avere prima di operare presso un committente. Comprende la formazione obbligatoria ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 e le eventuali abilitazioni per le attrezzature.

Quali lavoratori devono partecipare ai programmi di formazione?

Tutti. Il D.Lgs. 81/08 considera lavoratore chiunque svolga un’attività nell’organizzazione di un datore di lavoro, indipendentemente dal tipo di contratto: dipendenti, somministrati, tirocinanti. Preposti, dirigenti e datori di lavoro hanno percorsi aggiuntivi.

Chi fornisce la formazione obbligatoria ai lavoratori?

Il datore di lavoro della ditta esterna. È lui che deve assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata (art. 37), tramite soggetti formatori riconosciuti. Il committente non la eroga, ma verifica che ci sia.

Chi fornisce la formazione specifica ai lavoratori?

Anche la formazione specifica sui rischi della mansione spetta al datore di lavoro dell’appaltatore. Il committente, invece, deve informare la ditta sui rischi specifici del proprio sito e sulle misure di emergenza.